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Il progetto Stop Kannibal Raee
Cominicazioni al cittadino per il conferimento e il ritiro di Raee e ingombranti gratuito per tutte le famiglie del territorio.
dei Materiali Raccolti
L’istogramma indica i CER raccolti su tutto il territorio differenziati per mese.
Ogni colore indica un determinato CER, soffermandosi con il mouse su ogni banda colorata è possibile conoscere il materiale e il suo peso.
Inoltre, grazie all’indicatore “kg”, è possibile evincere i quantitativi totali di rifiuti per ogni mese.
di rifiuti nell’anno
La tabella esponi le quantità dei materiali, divisi per CER, raccolti sul comune nell’anno selezionato. Sono, inoltre, mostrati alcuni indicatori di riferimento: i kg prodotti in media dagli abitanti, i trasporti effettuati per dato materiale e l’incidenza dello stesso sul totale.
per abitante al giorno
Questo interessante grafico restituisce i kg di rifiuti prodotti in media dagli abitanti, al giorno. Inoltre, in alto è possibile leggere, in kg, la media dei rifiuti prodotti da ogni abitante mensilmente.
Differenziata Mensile
Il grafico indica l’andamento della raccolta differenziata. La linee tratteggiata indica la minima percentuale di RD definita da normativa (65%), mentre la linea continua in blu lega i nodi delle percentuali effettive della raccolta differenziata calcolate ogni mese. In alto è visualizzata la percentuale annuale.
mensili
Il grafico presente indica il numero di viaggi, inteso come trasporto di rifiuti, avvenuti ogni mese.
dei kg raccolti
Il grafico presenta le quantità totali di materiali raccolti, le cui somme sono aggregate mensilmente, fino ad arrivare al mese di Dicembre in cui si legge la quantità totale di rifiuti raccolti nell’anno.
del Comune di Pellezzano
dei Centri di Raccolta
dei Centri di Raccolta
UTENZE DOMESTICHE
INGRESSI AL CENTRO
del Comune di Pellezzano
dal Comune di Pellezzano
dal Comune di Pellezzano
dal Comune di Pellezzano
del Comune di Pellezzano
La TARI, istituita con Legge 27/12/2013 n. 147 e in vigore dal 01/01/2014, è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi o detenga locali e/o aree, a qualsiasi uso adibite, nel territorio comunale.
Essa rappresenta il corrispettivo per il servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani ed assimilati secondo il principio “chi inquina paga”. Il Consiglio Comunale, nei limiti previsti dalla legge, ha adottato, con la Delibera n. ***27 del 08/09/2014, il Regolamento della TARI (contenuto all’interno del Regolamento per la Imposta Unica Comunale – IUC – Allegato 1.1 – “Linkare questo file 20200701-1.1-Regolamento-IUC-TARI-Camposano.pdf”)*** con le norme per l’applicazione del tributo e, annualmente, approva le tariffe da applicare per le utenze domestiche (famiglie) e per quelle non domestiche (uffici, attività commerciati, ecc.), in vigore dal 1° gennaio dell’anno di approvazione.
La tariffa è determinata in conformità al Piano Economico Finanziario (PEF – allegato 1.2) del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani, a sua volta approvato annualmente dal Consiglio Comunale. Nel PEF sono indicati i costi preventivati per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e il suo importo deve essere coperto integralmente dalla tariffa.
Il servizio di tariffazione della TARI è gestito dal Settore Tributi del Comune, il quale cura anche i rapporti con i cittadini ed i contribuenti, nel rispetto delle norme e dei principi della Carta dei Servizi. L’attività svolta dal ***Settore Tributi – Ufficio Tassa Rifiuti*** è finalizzata all’acquisizione delle risorse di cui il Comune necessita per la copertura integrale dei costi della gestione del ciclo integrato dei rifiuti.
Il Dirigente del ***Settore Tributi è il Sig. Giuseppe Scafuri***.
Per informazioni, segnalazioni e reclami gli utenti possono rivolgersi direttamente a:
SETTORE TRIBUTI, UFFICIO TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PIAZZA MUNICIPIO N. 1 – 84080 PELLEZZANO (SA)
nei giorni:
Il Lunedì e il Giovedì
dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 15:45 alle ore 18:15
oppure telefonare al **089568717**
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.30.
Per quanti vogliono rivolgersi direttamente all’ufficio si consiglia di chiedere un appuntamento telefonando al **081 3150219**.
Il referente dell’ufficio Tassa sui Rifiuti (TARI) è il Sig. **************.
Suggerimenti e reclami possono essere anche inviati compilando l’apposito modulo (All. 3.1):
L’assoggettamento al pagamento della TARI decorre dal giorno che ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggetti al tributo e sussiste fino al giorno di cessazione dell’occupazione o della detenzione degli stessi.
Chiunque, quindi, abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani è tenuto a comunicare al Comune, Ufficio Tributi, l’inizio, la cessazione e la variazione dell’occupazione o della conduzione dei locali in questione.
La denuncia, compilata su modello messo a disposizione dell’utente (modelli 4.1 e 4.2), deve contenere i dati catastali dell’immobile, l’indirizzo dell’ubicazione con il numero civico e l’eventuale numero dell’interno e deve essere presentata entro 60 giorni dalla data, in essa indicata, di inizio conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte.
Gli utenti hanno, inoltre, l’obbligo di comunicare entro 60 giorni ogni variazione relativa agli elementi che concorrono alla determinazione/quantificazione della tassa (modello 4.3) e la cessazione dell’occupazione/conduzione (modello 4.4) che determina il non assoggettamento al pagamento.
La cessazione o la variazione nel corso dell’anno da diritto al rimborso/adeguamento di quota parte della Tassa, così come disposto dall’art. 48 del Reg. IUC.
In caso di omessa o infedele dichiarazione si applicano le sanzioni previste nell’art. **54 del Regolamento IUC**, ridotte se si attiva il ravvedimento operoso.
La tariffa della TARI è composta da una:
Parte fissa – determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio quali gli investimenti e gli ammortamenti e comprende anche i costi dello spazzamento e del lavaggio delle strade (costi fissi);
Parte variabile- determinata dal costo della raccolta, del trasporto, del trattamento, del riciclo, dello smaltimento ed è rapportata alla quantità e alla qualità dei rifiuti presumibilmente prodotti dall’utenza (costi variabili);
*************contributo alla **Città Metropolitana di Napoli**, che assorbe le competenze della Provincia, per le funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente (pari al 5% del totale dei costi).
Tra le componenti di costo vanno inseriti anche i mancati ricavi, per il mancato o parziale pagamento della tassa, relativi ai crediti degli anni precedenti risultati inesigibili (comma 9 art. 7 L. 125/2015).
L’insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche.
Per le utenze domestiche la quota fissa è determinata moltiplicando la superficie dell’alloggio e dei locali pertinenziali per la tariffa fissata per metro quadrato e definita secondo il numero degli occupanti (come indicato al punto 4.1, all.1, del D.P.R. 158/1999), mentre la quota variabile è determinata in relazione alla quantità di rifiuti prodotti rapportata al numero degli occupanti (come indicato al punto 4.2 All.1 del D.P.R. 158/1999).
Per le utenze non domestiche la quota fissa è determinata moltiplicando la superfice imponibile per la tariffa indicata per ogni tipologia di attività svolta (individuate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1 del D.P.R. 158/1999), e la quota variabile è determinata applicando alla superfice le tariffe riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di cui al punto 4.4, all.1 del D.P.R. 158/1999.
Le categorie tariffarie delle utenze non domestiche sono riportate nell’allegato ***A al Regolamento IUC-TARI (D. C. C. n. 27/2014)***.
In assenza di una misurazione puntuale della produzione di rifiuti, per la parte variabile della tariffa si applicano i criteri presuntivi previsti dal Dpr.158/99 (metodo normalizzato) e vengono utilizzati i coefficienti per le utenze domestiche e non domestiche riferiti al numero di abitanti del comune in esame (maggiore o minore di 5.000) ed alla zona di appartenenza del comune medesimo (nord, centro o sud Italia).
I coefficienti, tra un valore minimo e massimo, sono contenuti nelle tabelle dell’allegato 1 al Dpr.158/99.
La ripartizione dei costi fra utenze domestiche e utenze non domestiche e la scelta dei coefficienti da applicare viene effettuata con l’approvazione annuale delle tariffe da parte del Consiglio Comunale.
Dal 2020 l’Autorità’ di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha stabilito dei nuovi criteri per l’elaborazione del Piano Economico Finanziario e per il calcolo della TARI, al fine di rendere più trasparenti i costi a carico dei cittadini e delle imprese e di omogeneizzare le tariffe su tutto il territorio nazionale, individuando dei costi standard come parametro di riferimento.
A seguito della pandemia che ha colpito l’Italia si è data la possibilità ai Comuni di riadottare provvisoriamente, entro fine settembre, la tariffa prevista nel 2019 anche per il 2020 e di elaborare il Piano Economico Finanziario e la tariffa definitiva del 2020, con i nuovi criteri, entro fine anno.
L’eventuale differenza tra le due tariffe verrà spalmata nei successivi tre anni.
E’ stata data, inoltre, facoltà ai Comuni di decidere riduzioni per le utenze non domestiche, per la parte variabile della tariffa, per i giorni di chiusura delle attività disposte dalle varie autorità per l’emergenza COVID-19 (Delibera di ARERA n. 158 del 05/05/2020).
Il Consiglio Comunale di ***********, con la Delibera n. **9 del 23 Giugno 2020** (All. 5.2) ha riadottato per il 2020 le tariffe del 2019 (All. 5.3), prevedendo, per le utenze non domestiche, l’azzeramento della parte variabile per i due mesi in cui l’esercizio dell’attività è stato sospeso.**********
Per il 2021 i comuni possono approvare i Piani Economici Finanziari e la tariffa entro il 30 giugno 2021.
I versamenti possono essere effettuati mediante:
L’utente può effettuare il versamento della TARI:
Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme dovute viene notificato, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto, l’avviso di accertamento per omesso pagamento.
Il contribuente che voglia ricevere il documento di riscossione in formato elettronico e non per posta può farne richiesta scritta, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello oggetto della richiesta, inviata:
Nella richiesta devono essere specificate le generalità del soggetto intestatario del tributo, l’ubicazione e l’identificazione dei locali interessati e il codice del contribuente.
Sono previste riduzioni della tassa sui rifiuti, su istanza degli interessati, nei seguenti casi:
********* L’utente che abbia provveduto in proprio alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti, su domanda documentata, può chiedere la restituzione di una quota del tributo ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al ***20%*** di quanto dovuto per il periodo considerato ***(art. 45 del Reg. IUC)***;
***Abitazioni con unico occupante
Abitazioni e locali di uso non continuativo***
Abitazioni, locali ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo, abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
Fabbricati rurali ad uso abitativo
Aree destinate alla produzione di rifiuti speciali
Le utenze non domestiche possono chiedere l’esclusione, in termini percentuali, dall’assoggettamento alla tariffa delle superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a loro spese, a condizione che se ne dimostri l’avvenuto smaltimento a norma ***(art. 37 co. 5 del Reg. IUC)***; (modello di richiesta All. 7.1)
**********Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune e per i soli casi in cui dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà economiche, può chiedere, con apposita istanza valutata e accolta dal Funzionario responsabile del tributo, la rateizzazione del debito tributario nel caso che il totale della somma dovuta, relativa ad accertamenti non ancora divenuti definitivi, superi l’importo di € 2.000,00.
Il pagamento deve avvenire entro un anno dalla data di scadenza indicato nel provvedimento impositivo e in massimo quattro rate trimestrali, la prima delle quali pagata entro la data indicata nell’atto/i senza interessi. Le successive sono gravate dell’interesse al tasso legale vigente per l’anno in questione e il mancato pagamento, anche di una sola rata, fa venir meno la rateizzazione concessa, con l’obbligo del pagamento immediato del debito residuo.
In caso di importi superiori a € 10.000,00 l’utente è tenuto a prestare garanzia (titoli di Stato, fidejussioni bancarie o polizza assicurativa fidejussoria).
***(art. 62 Reg. IUC)***
Il contribuente che, per vari motivi, non ha pagato, in tutto o in parte, le rate TARI entro le scadenze stabilite o non abbia correttamente adempiuto alla presentazione della dichiarazione, può ovviare a tale ritardo utilizzando l’istituto giuridico del Ravvedimento Operoso.
Si potranno pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo (Art. 13 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 modificato dal D. Lgs 158/2015) solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa (altrimenti la sanzione piena è pari all’1% dell’importo non pagato per ogni giorno fino al 14°, del 15% fino al 90° giorno e del 30% dopo il 90° giorno).
In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all’imposta e quindi con lo stesso codice tributo.
RAVVEDIMENTO OPEROSO PER IL TARDIVO PAGAMENTO
Ritardo dalla data fissata per il pagamento |
Sanzione Ridotta |
Dal 1° al 14° giorno | 0,1% dell’importo dovuto per ogni giorno di ritardo più interessi giornalieri |
Dal 15° al 30° giorno | 1,5% dell’importo dovuto più gli interessi giornalieri |
Dal 30° al 90° giorno | 1,67% dell’importo dovuto più gli interessi giornalieri |
Dal 90° giorno | 3,75% dell’importo dovuto più gli interessi giornalieri |
Da 1° al 2° anno | 4,29% dell’importo dovuto più gli interessi giornalieri |
Dal 2° al 5° anno | 5% dell’importo dovuto più gli interessi giornalieri |
RAVVEDIMENTO OPEROSO PER OMESSA DICHIARAZIONE
Ritardo della dichiarazione |
Sanzione ridotta |
Entro 30 giorni | 5% del tributo non versato più gli interessi |
Dal 31° al 90° giorno | 10% del tributo non versato, più interessi |
Oltre i 90 giorni ma entro l’anno | 12% del tributo non versato, più interessi |
Oltre l’anno | 30% del tributo non versato, più interessi |
RAVVEDIMENTO OPEROSO PER INFEDELE DICHIARAZIONE
Ritardo della correzione |
Sanzione ridotta |
Entro i 30 giorni | 2,78% del dovuto più gli interessi |
Dal 31° al 90° giorno | 6,25% del dovuto più gli interessi |
Oltre il 90° giorno ed entro l’anno | 6,25% del dovuto più gli interessi |
Oltre l’anno | 15% del dovuto più interessi |
Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di interesse legale annuale come determinati dai Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Per il conteggio delle somme da versare ci si può rivolgere agli uffici del Settore Tributi, al proprio consulente di fiducia o ad un centro di assistenza fiscale autorizzato.
Nel caso in cui il contribuente riscontri, nel Documento di Riscossione ricevuto, errori negli importi addebitati e/o nei dati relativi all’utenza o alle sue caratteristiche, rilevanti nella determinazione della tariffa, può presentare istanza di correzione dell’errore compilando l’apposito modello di reclamo (All. 3.1) da inviare per posta, fax, ***e-mail***, PEC o consegnato al protocollo del Comune.
Nel caso in cui il contribuente riscontri, successivamente al pagamento, errori negli importi indicati nel Documento di Riscossione ricevuto e/o di aver versato erroneamente somme non dovute può segnalare la cosa all’Ufficio Tributi per l’accertamento e richiedere, entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, il rimborso della somma non dovuta o la compensazione con altre rate da versare, compilando l’apposito modulo (All. 11.1) da inviare per posta, fax, ***e-mail***, PEC o consegnato al protocollo del Comune.
Comune di Pellezzano
Il progetto Stop Kannibal Raee
Cominicazioni al cittadino per il conferimento e il ritiro di Raee e ingombranti gratuito per tutte le famiglie del territorio.
Il progetto Stop Kannibal Raee
Brochure informativa dedicata al progetto per il conferimento e il ritiro di Raee e ingombranti gratuito per tutte le famiglie del territorio.
sul sito del Comune
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