I centri di raccolta sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee.
I materiali raccolti dalle utenze domestiche e non domestiche vengono conferiti dai singoli utenti, nonché dal gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
Le frazioni recuperabili sono inviate agli impianti di recupero e trattamento, mentre quelle non recuperabili agli impianti di smaltimento.
I centri di raccolta devono essere approntati nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela dell’ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro.
Devono essere localizzati in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l’accesso degli utenti.
Devono garantire la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, sulla sicurezza, sulle procedure di emergenza in caso di incidenti e sulla sorveglianza durante le ore di apertura.
Devono essere dotati di:
- adeguata viabilità interna;
- pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti;
- idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti;
- recinzione di altezza non inferiore a 2 m;
- adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature o schermi mobili, atta a minimizzare l’impatto visivo dell’impianto;
- sistemi di illuminazione e apposita cartellonistica indicante le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme per il comportamento;
- adeguate misure di prevenzione incendio;
- idonei bacini impermeabilizzati per il contenimento di sversamenti accidentali da serbatoi, anche mobili, utilizzati per il deposito di sostanze oleose, vernici, inchiostri, adesivi e resine;
- cassoni a tenuta per il deposito di batterie ed accumulatori onde contenere i liquidi eventualmente fuoriusciti;
- sistema di raccolta dell’eventuale percolato prodotto dalla frazione organica umida.
Il centro di raccolta deve essere strutturato prevedendo:
- a) una zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori, anche interrati, e/o platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate. Nel caso di deposito dei rifiuti in cassoni scarrabili è opportuno prevedere la presenza di rampe carrabili almeno per il conferimento di materiali ingombranti o pesanti;
- b) una zona di conferimento e deposito di rifiuti pericolosi, protetta mediante copertura fissa o mobile dagli agenti atmosferici, attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, a tenuta stagna; in alternativa ciascun contenitore destinato al conferimento dei rifiuti liquidi pericolosi deve avere una vasca di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore.
I rifiuti pericolosi, nonché i rifiuti in carta e cartone devono essere protetti dagli agenti atmosferici.
Le aree di deposito devono essere chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme per il conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell’uomo e per l’ambiente.
I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell’esame visivo effettuato dall’addetto, devono essere collocati in aree distinte del centro per flussi omogenei, attraverso l’individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento.
Deve essere redatto un piano di ripristino a chiusura dell’impianto al fine di garantire la fruibilità del sito, in coerenza con la destinazione urbanistica dell’area.
La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore a tre mesi.
La frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene.
La frazione organica umida deve essere conferita in cassoni a tenuta stagna, dotati di sistema di chiusura.
Nei centri possono essere depositate le seguenti tipologie di rifiuti:
Numero | CER | P | Gruppo | Provenienza | Descrizione | |
01 | 08.03.18 | Toner | Utenze domestiche | Toner Per Stampa Esauriti, Diversi Da Quelli Di Cui Alla Voce 08 03 17 | ||
02 | 15.01.01 | Carta | Imballaggi Di Carta E Cartone | |||
03 | 15.01.02 | Plastica | Imballaggi Di Plastica | |||
04 | 15.01.03 | Legno | Imballaggi In Legno | |||
05 | 15.01.04 | Metalli | Imballaggi Metallici | |||
06 | 15.01.05 | Imballaggi | Imballaggi In Materiali Compositi | |||
07 | 15.01.06 | Imballaggi misti | Imballaggi In Materiali Misti | |||
08 | 15.01.07 | Vetro | Imballaggi In Vetro | |||
09 | 15.01.09 | Tessili | Imballaggi In Materia Tessile | |||
10 | 15.01.10 | P | Imballaggi Contenenti Residui Di Sostanze Pericolose O Contaminati Da Tali Sostanze | |||
11 | 15.01.11 | P | Imballaggi Metallici Contenenti Matrici Solide Porose Pericolose (Ad Esempio Amianto), Compresi Contenitori A Pressione Vuoti | |||
12 | 16.01.03 | Pneumatici | Solo se conferiti da utenze domestiche | Pneumatici Fuori Uso | ||
13 | 16.01.07 | P | Filtri | Filtri Dell’Olio | ||
14 | 16.02.16 | Limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche | Componenti Rimossi Da Apparecchiature Fuori Uso, Diversi Da Quelli Di Cui Alla Voce 16 02 15 | |||
15 | 16.05.04 | P | Limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico | Gas In Contenitori A Pressione (Compresi Gli Halon), Contenenti Sostanze Pericolose | ||
16 | 16.05.05 | Limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico | Gas In Contenitori A Pressione, Diversi Da Quelli Di Cui Alla Voce 16 05 04 | |||
17 | 16.06.01 | P | Batterie Al Piombo | |||
18 | 17.01.07 | Scarti da demolizione | Solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione | Miscugli Di Cemento, Mattoni, Mattonelle E Ceramiche, Diversi Da Quelli Di Cui Alla Voce 17 01 06 | ||
19 | 17.09.04 | Scarti da demolizione | Solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione | rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09 02 e 17.09.03 | ||
20 | 20.01.01 | Carta | carta e cartone | |||
21 | 20.01.02 | Vetro | vetro | |||
22 | 20.01.08 | Organico | rifiuti biodegradabili di cucine e mense | |||
23 | 20.01.10 | Tessili | abbigliamento | |||
24 | 20.01.11 | Tessili | prodotti tessili | |||
25 | 20.01.13 | P | Chimici | solventi | ||
26 | 20.01.14 | P | Chimici | acidi | ||
27 | 20.01.15 | P | Chimici | sostanze alcaline | ||
28 | 20.01.17 | P | Chimici | prodotti fotochimici | ||
29 | 20.01.19 | P | Chimici | pesticidi | ||
30 | 20.01.21 | P | Lampade | tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio | ||
31 | 20.01.23 | P | apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi | |||
32 | 20.01.25 | oli e grassi commestibili | ||||
33 | 20.01.26 | P | oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20.01.25 | |||
34 | 20.01.27 | P | Vernici, inchiostri, adesivi e resine | vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose | ||
35 | 20.01.28 | Vernici, inchiostri, adesivi e resine | vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20.01.27 | |||
36 | 20.01.29 | P | Detergenti contenenti sostanze pericolose | detergenti contenenti sostanze pericolose | ||
37 | 20.01.30 | Detergenti diversi da quelli al punto precedente | detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20.01.29 | |||
38 | 20.01.31 | P | Farmaci | Farmaci | medicinali citotossici e citostatici | |
39 | 20.01.32 | Farmaci | Farmaci | medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20.01.31 | ||
40 | 20.01.33 | P | Provenienti da utenze domestiche | Batterie e accumulatori di cui alle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie | ||
41 | 20.01.34 | Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20.01.33 | ||||
42 | 20.01.35 | P | Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20.01.21 e 20.01.23, contenenti componenti pericolosi | |||
43 | 20.01.36 | apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21, 20.01.23 e 20.01.35 | ||||
44 | 20.01.37 | P | Legno | Rifiuti legnosi | Legno, contenente sostanze pericolose | |
45 | 20.01.38 | Legno | Rifiuti legnosi | Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37 | ||
46 | 20.01.39 | Plastica | Rifiuti plastici | Plastica | ||
47 | 20.01.40 | Metallo | Rifiuti metallici | Metallo | ||
48 | 20.01.41 | Solo se provenienti da utenze domestiche | Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere | |||
49 | 20.01.99 | Altre Frazioni Non Specificate Altrimenti | ||||
50 | 20.02.01 | Organico | Sfalci e potature | rifiuti biodegradabili | ||
51 | 20.02.02 | Terra e roccia | ||||
52 | 20.02.03 | Altri rifiuti non biodegradabili | ||||
53 | 20.03.01 | Rifiuti Urbani Non Differenziati | ||||
54 | 20.03.02 | Rifiuti dei mercati | ||||
55 | 20.03.03 | Residui Della Pulizia Stradale | ||||
56 | 20.03.07 | Ingombranti | Rifiuti ingombranti | |||
57 | 20.03.99 | Rifiuti Urbani Non Specificati Altrimenti |
I vantaggi derivanti dall’istituzione dei centri di raccolta sono:
- l’autonomia decisionale e gestionale del comune che intende attrezzare un centro di raccolta, nel rispetto dei vincoli fissati dalla norma (D M 8 aprile 2008);
- la possibilità di aprire i centri al pubblico consentendo di migliorare il rapporto tra i cittadini e la pubblica amministrazione;
- la semplificazione delle scritture ambientali, sia pur limitatamente ai rifiuti non pericolosi;
- lo svincolo dalle autorizzazioni regionali o anche provinciali, infatti le operazioni che è consentito svolgere nei centri di raccolta sono ricomprese nella definizione di raccolta di cui alla lettera o) dell’articolo 183 del D. Lgs. 152/06 e s. m e i..
I centri di raccolta allestiti e gestiti in conformità alle disposizioni sopra descritte e in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia sono approvati esclusivamente dal Comune territorialmente competente che ne dà comunicazione alla Regione e alla Provincia.
Il deposito dei materiali presso i centri di raccolta, non consistendo in operazione di gestione dei rifiuti riconducibile a quelle di cui all’allegato B) e C), né tanto meno a trasporto, non è soggetto ad autorizzazione, bensì dovesse essere unicamente regolamentata, ai sensi dell’articolo 198, comma 2, del D Lgs. 152/06, dal comune interessato. Diversamente si avrebbero interferenze sulle modalità di organizzazione di un servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani che il comune deve assolvere sulla base di obblighi che la legge gli ha assegnato direttamente ai sensi del già citato articolo 188 del Dlgs n. 152/06, con inutili appesantimenti burocratici.
Da quanto sopra consegue che all’interno del centro di raccolta non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche, che sono configurabili come operazioni di gestione dei rifiuti riconducibili a quelle di cui all’allegato B) e C) del Dlgs 152/06, pertanto soggette ad autorizzazione regionale o quanto meno soggette a procedure semplificate. In particolare, le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l’ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.
Nel caso in cui il Comune decida di affidare in gestione un centro di raccolta, è necessario che il soggetto al quale verrà affidato l’incarico sia iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali (di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche), nella Categoria 1 “Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani” di cui all’articolo 8 del decreto del Ministro dell’ambiente 28 aprile 1998, n. 406
I soggetti gestori di centri di raccolta che sono già iscritti all’Albo gestori ambientali nella Categoria 1 integrano l’iscrizione alla Categoria stessa per l’attività “Gestione dei centri di raccolta” e non sono tenuti alla prestazione di ulteriori garanzie finanziarie
Nei centri di raccolta devono essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, per quanto concerne le sole utenze non domestiche, e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, entrambi sulla base di stime in assenza di pesatura, attraverso la compilazione, eventualmente su supporto informatico, di uno schedario numerato progressivamente e conforme ai modelli di seguito riportati:
All. 1a (solo per utenze non domestiche) — (Scheda rifiuti conferiti al centro di raccolta)
Numero
Data
Centro di raccolta
Sito in
Via e numero civico
Cap
Telefono
Fax
Descrizione tipologia di rifiuto
Codice dell’Elenco dei rifiuti
Azienda
Partita IVA
Targa del mezzo che conferisce
Quantitativo avviato a recupero/smaltimento Unità di misura
Firma dell’addetto al centro di controllo
All. 1b Scheda rifiuti avviati a recupero/smaltimento dal centro di raccolta
Numero
Data
Centro di raccolta
Sito in
Via e numero civico
Cap
Telefono
Fax
Descrizione tipologia di rifiuto
Codice dell’Elenco dei rifiuti
Quantitativo avviato a recupero/smaltimento Unità di misura
Firma dell’addetto al centro di raccolta
Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera mm), sono escluse dagli obblighi di tenuta del registro di carico e scarico limitatamente ai rifiuti non pericolosi.
Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento dell’uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun Codice dell’elenco dei rifiuti.
L’obbligo di tenuta del Registro decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, e successive modificazioni.
Non si ritiene opportuno fornire indicazioni per l’ottimizzazione dei centri; infatti, anche questo aspetto è lasciato all’autonomia dei comuni.
È evidente che se si potessero raccogliere in maniera differenziata tutte le tipologie di rifiuto sopra elencate, l’ambiente ne trarrebbe vantaggi inaspettati, ma occorre tener conto dell’area di cui il comune dispone per l’apertura del centro, dei quantitativi di ciascuna frazione sopra elencata, prodotti sul proprio territorio, la possibilità di inviare a recupero le frazioni differenziate e, ovviamente i costi connessi con le operazioni.
PER APPROFONDIMENTI NORMATIVI
Decreto 8 aprile 2008 (Gu 28 aprile 2008 n. 99) modificato dal Dm 13 maggio 2009 – Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare mm) “centro di raccolta”: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
Definizioni D Lgs 152/2006 e s. m. e i. (articolo 183)
cc) centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato – Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
con le modifiche introdotte dal D Lgs. 205/2010la definizione di centro di raccolta si trova alla lettera
mm) “centro di raccolta”: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l’attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
DM 8 aprile 2008 (Definizione)
I centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche
Operazioni non consentite
All’interno del centro di raccolta non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l’ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero
Approvazioni
I centri di raccolta sono allestiti e gestiti in conformità alle disposizioni di cui all’allegato I, che costituisce parte integrante del DM 8 aprile 2008.
La realizzazione o l’adeguamento dei centri di raccolta di cui all’articolo 1 è eseguito in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia e il Comune territorialmente competente ne dà comunicazione alla Regione e alla Provincia
Iscrizioni
Il soggetto che gestisce il centro di raccolta è iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali (di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche), nella Categoria 1 “Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani” di cui all’articolo 8 del decreto del Ministro dell’ambiente 28 aprile 1998, n. 406
I soggetti gestori di centri di raccolta che sono già iscritti all’Albo gestori ambientali nella Categoria 1 integrano l’iscrizione alla Categoria stessa per l’attività “Gestione dei centri di raccolta” e non sono tenuti alla prestazione di ulteriori garanzie finanziarie
Centri già autorizzati
I centri di raccolta di cui all’articolo 1 che sono operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali, continuano ad operare e si conformano alle disposizioni del presente decreto entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Qualora tali impianti siano conformi alle disposizioni tecnico-gestionali previste dall’allegato 1, non è necessario il rilascio di una nuova approvazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1
Dlgs 152/2006 e s. m e i. Articolo 190 – Registri di carico e scarico
9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera mm), sono escluse dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento dell’uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun Codice dell’elenco dei rifiuti
(Modifica introdotta dall’art. 16 del D Lgs 205/2010)
Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205 Articolo 16 Modifica degli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
2. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, e successive modificazioni
RAGGRUPPAMENTI – RAEE
Raggruppamento | CER | Note | Descrizione |
R1 | 200123 | rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all’allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.17 | Freddo e clima |
R2 | 200136 | rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all’allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: da 1.5 a 1.16 e 1.18. | Altri grandi bianchi (es lavatrici e lavastoviglie) |
R3 | 200135 | rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all’allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: 3.2.3, 4.2, 4.8 | Tv e Monitor |
R4 | 200136 | rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all’allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: 3 e 4, tranne quelle rientranti nel raggruppamento 3, 5.1 e tutte le categorie non menzionate negli altri raggruppamenti di cui al presente allegato | It e Consumer electronics (componenti elettronici), apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), Ped e altro |
R5 | 200121 | Rientrano in tale raggruppamento le seguenti categorie di cui all’allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151: da 5.2 a 5.5. | (con mercurio) opp. 200136 – Sorgenti luminose |